Statuto

STATUTO FONDAZIONE VITTORIO BARI E.T.S.

Articolo 1
Denominazione

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Culturale Vittorio Bari Ente dal Terzo Settore in breve FONDAZIONE CULTURALE VITTORΙΟ ΒΑRI E.T.S.”, реr оnorare la memoria ed ottemperare alle volontà dell’Artista Benefattore signor Vittorio Bari, per l’anagrafe Vito Bari, che, prima delle sua morte, ha manifestato la sua intenzione di voler destinare i beni economici Lui riconducibili ad una Fondazione che si prefigga l’obiettivo di costituire e gestire un Centro Culturale Polivalente che funga da cinema-teatro, auditorium, scuola di musica, arti sceniche, danza classica a moderna.
Essa risponde al principi ad allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione”, sull’ambito del più vasto genera delle Fondazioni degli Enti del Terso Settore (D.Lgs. n. 217/2017) delle altre leggi collegate.
La Fondazione non ha scope di lucro non può distribuire utili.
La Fondazione non ha limiti di durata.
La Fondazione potrà utilizzare la dicitura “Ente del Terzo Settore e/o l’acronimo E.T.S.” soltanto una volta avvenuta L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito al sensi del D.Lgs. n. 117/2017. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito la Fondazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo E.T.S. la locuzione “Ente del Terzo Settore della denominazione sociale di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Pale del Colle (Ba)
Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Comitato Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione ai competenti Uffici nei modi di legge. Per l’esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici, delegazioni sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e internazionale, costituiti con delibera del Comitato Direttivo, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali internazionali di συρρο to alla Fondazione stessa.

Articolo 3
OGGETTO E SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale e ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs n. 117/2017):

* organizzazione gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato dalle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati a di beni confiscati alla criminalità organizzata. A tale scopo e nei predetti ambii la Fondazione ai propone di svolgere, direttamente in convenzione con Enti Pubblici e Privati, interventi mirati per
:
– la realizzazione di un centro culturale polivalente che funge da cinema-teatro, auditorium, scuola di musica, di arti sceniche di danza classica e moderna;

– l’educazione del ragazzi e il contrasto alla dispersione scolastica;

– la valorizzazione di giovani talenti e l’attrazione di ” cervelli” al Sud;

– la tutela e la valorizzazione del beni comuni (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente, riutilizzo dei beni alle mafie);

– la promozione di concerti, spettacoli e convegni;

– la riscoperta delle tradizioni folcloristiche culturali locali, promuovendo la crescita nel senso di appartenenza alla terra e alla storia locale e la rieducazione al senso del “bello” perché, come proclamava il grande San Giovanni Paolo II “Sarà la bellezza che salverà il mondo”;

– lo svolgimento di lezioni di educazione musicale, solfeggio, canto, strumenti, arti sceniche, danza classica e moderna;

– la promozione e la partecipazione dei giovani, ed in parti- colar modo delle scolaresche, ad eventi teatrali, opere liriche, concerti e musical per favorirne la conoscenza,

– la pianificazione di una rassegna nazionale di “Teatro-Scuola” che permetterebbe ai partecipanti un confronto costrutti- vo con realtà scolastiche provenienti da altre Regioni italiane;

– l’organizzazione e la programmazione di rassegne, concorsi e concerti, con l’intervento di professionisti affermati e di giovani interpreti emergenti, consentendo loro di esibirsi in spazi idonei e con un pubblico competente, richiedendo anche la collaborazione di Conservatori ed Accademie, al fine di garantire la qualità degli interventi ed il contenimento dei co-sti;

– l’organizzazione e la programmazione di festival integrati di musica, teatro ed arte varia, durante i quali fioriscano le iniziative culturali più disparate quali mostre cinematografiche dedicate anche ai cortometraggi, rassegne di teatro sperimentale, performance di artisti jazz, concorsi canori di musica leggera, moderna, lirica e sacra;

– la programmazione e l’assegnazione di premi annuali e borse di studio al fine di favorire la formazione artistica di giovani meritevoli di famiglie meno abbienti.

Per proseguire tali finalità, la Fondazione intende collaborare e dialogare:

– con il Comune di Palo del Colle, costituendosi come agile e aggiornato strumento con cui l’Ente locale stesso possa rivolgersi per realizzare le sue iniziative culturali;

– con gli Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, le Associazioni di volontariato, Fondazioni culturali, altri En- ti del Terzo Settore, e altri soggetti pubblici, privati o del privato sociale, educativi, ricreativi e culturali del territorio, caratterizzandosi come strumento in grado di assi- curare supporti conoscitivi e organizzativi, coordinamento, sviluppo alle loro libere e autonome iniziative culturali;

– con una rete di esperti e specialisti locali e non, Istituzioni Culturali (Scuole, Conservatori, Accademie) per garantire la qualità della propria programmazione.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse, come indicate nel successivo articolo 4.
Il tutto nel rispetto ed osservanza delle vigenti norme di legge, con la precisazione che la Fondazione utilizzerà tutti i proventi delle sua attività esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali con espressa esclusione del fine di lucro.

La Fondazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali (ed in particolare da parte del Fondo Unico dello Spettacolo), ai fini del raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e potrà inoltre godere di tutte le agevolazioni previste dalla legge.

Articolo 4
ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 117 del 3luglio 2017.
La Fondazione potrà dunque, con espressa esclusione del fine di lucro, tra l’altro:

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine; l’acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o di altro diritto reale, di immobili e la stipula di convezioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria e comunque posseduti;

– stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;

– partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Società, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, con espressa esclusione del lucro soggettivo;

– promuovere ed organizzare seminari, concerti, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

– svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercio anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere, fatti salvi in ogni caso i limiti ed i divieti di legge;

– assumere l’organizzazione e la promozione di eventi culturali e la questione di strutture utili alla promozione culturale definita negli scopi del precedente articolo (esposizioni, mostre, corsi di educazione musicale, arti sceniche, canto, danza);

– iniziative di “found raising” attraverso raccolte pubbliche di fondi, nell’osservanza dei limiti relativi all’attività professionale di intermediazione mobiliare, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell’esercizio del credito, dell’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, agendo in ogni caso nel rispetto dei divieti e dei limiti previsti dalle leggi n.ri 216/74, 281/85, 1/91, 52/91, 197/91, dai Decreti Legislativi n.ri 385/93, 415/96, 58/98, 374/99, dalle modificazioni e disposizioni di attuazione delle suddette normative e dalle altre leggi in materia e senza operare comunque nei confronti del pubblico;

– svolgere attività in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica e dunque utile a stimolare l’offerta di liberalità da parte di enti, associazioni e persone fisiche a diretto sostegno delle iniziative della Fondazione.

Articolo 5
FONDO DI DOTAZIONE E PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mo- bili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;

– dai contributi volontari;

– da beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

– da elargizioni o contributi di Enti Pubblici e di altre Persone Giuridiche;

– da contributi di Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;

– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche;

– dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Comitato Direttivo potrà essere destinata ad incremento del patrimonio;

– dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore di servizi.

I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di erogazione al fondo di dotazione. L’erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare.

Articolo 6
FONDO DI GESTIONE

Per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà il Fondo di gestione cosi costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’articolo 5;

– donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– contribuiti annuali che i soci della Fondazione si impegna- no a versare entro il 31 gennaio di ciascun anno solare e che saranno determinati con delibera del Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

– dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione.

– In sede di approvazione del rendiconto potrà essere deliberato l’accantonamento ad un fondo gestione a diretto finanziamento dei costi generali e di funzionamento sostenuti per lo sviluppo delle attività.

Articolo 7
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale che la Fondazione intende perseguire.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon- datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o nella misura stabilita con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 8
ESERCIZIO FINANZIARIO I BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) aprile successivo di ogni anno l’Assemblea dei partecipanti approva il bilancio di esercizio, fermo il rispetto di ogni altro inderogabile termine previsto dalla legge.
Il Comitato Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro/ del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Ai sensi del citato D.Lgs. n. 117/2017 nel solo caso in cui la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, essa deve tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile e redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività strumentali, accessorie connesse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nota integrativa al bilancio. Nel caso in cui la Fondazione non sia iscritta nel registro delle imprese, essa deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nel caso in cui la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, essa deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 D.Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività
svolte.
Nel caso in cui la Fondazione realizzi ricavi, rendite, pro- venti o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, essa deve in ogni caso pubblicare annualmente e te- nere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 9

FONDATORI PROMOTORI, FONDATORI PARTECIPANTI E SOCI SOSTENITORI

Partecipano alla Fondazione:

– i Soci Fondatori Promotori che all’atto della costituzione avranno versato nel fondo di dotazione un importo pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

– i Soci Partecipanti Fondatori che all’atto della propria adesione, successiva alla costituzione della Fondazione, verseranno nel fondo di dotazione un importo pari o superiore a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

– i Soci Sostenitori che, all’atto della propria adesione, verseranno nel fondo di dotazione un importo che sarà stabilito annualmente dal Comitato Direttivo con apposita delibera. Possono divenire Fondatori, assumendo la qualifica di Soci Partecipanti Fondatori, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, o altre istituzioni, aventi sede in Italia e/o all’estero che, condividendo le finalità della Fondazione, si siano distinti per le opere svolte nell’ambito dell’operatività della Fondazione e che siano ammessi come tali con delibera del Comitato Direttivo adottata con il voto dei tre quarti dei suoi membri. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro degli associati. L’organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea. I Fondatori devono eseguire il conferimento nelle forme e nel- la misura determinate dal Comitato Direttivo medesimo, ove richiesto. Su parere favorevole del Comitato Direttivo, la quota di adesione alla Fondazione può essere resa in prestazione professionale utile al conseguimento degli obiettivi sociali. Tutti i soci possono mettere a disposizione della Fondazione, sotto forma di servizio di volontariato, le proprie conoscenze culturali e le proprie capacità tecniche, artistiche e professionali, per essere protagonisti attivi nella realizzazione delle attività di interesse generale previste dall’articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 10
ESCLUSIONE E RECESSO

La qualità di socio non è trasmissibile. Ogni socio può sempre recedere dalla Fondazione. La dichiarazione di recesso de ve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto dopo un mese dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Presidente del Comitato.
I membri dell’Assemblea di partecipazione, del Comitato Tecnico e quelli del Comitato Direttivo decadono, su decisione di quest’ultimo, per gravi motivi. A titolo esemplificativo, si ritengono gravi motivi l’assenza ingiustificata alle riunioni per almeno tre convocazioni consecutive, il compimento di atti contrari al buon nome della Fondazione o che ostacolino il conseguimento degli scopi sociali, il mancato versamento del contributo annuale entro 30 (trenta) giorni dalla sollecitazione scritta, trasmessa dal Comitato Direttivo, per lettera raccomandata o per posta elettronica certificata.
I membri esclusi possono ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti.

Articolo 11
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

– L’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE;

– IL COMITATO DIRETTIVO;

– IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE;

– IL COMITATO TECNICO;

– L’ORGANO DI CONTROLLO;

– IL REVISORE DEI CONTI;

– IL CONSIGLIO D’ONORE;

– IL DIRETTORE ARTISTICO.

Articolo 12
ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

A) COMPOSIZIONE

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L’Assemblea di Partecipazione, quale principale espressione dell’elemento personale che caratterizza la Fondazione di partecipazione rispetto alla Fondazione ordinaria, caratterizzata esclusivamente dall’elemento patrimoniale costituito dal fondo di è così composta:

– da tutti i Soci Fondatori Promotori che hanno costituito la Fondazione;
– da tutti i Soci Partecipanti Fondatori;
– da tutti i Soci Sostenitori.

B) COMPETENZE

L’Assemblea di partecipazione coadiuva il Comitato Direttivo nel garantire le finalità della Fondazione e nell’individuare e fissare gli indirizzi generali dell’Ente.
L’Assemblea di Partecipazione:

– stabilisce annualmente le linee generali dell’attività del- la Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività del presente Statuto;
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di previsione con annesso documento pro- grammatico sull’attività dell’ente, approva il bilancio con-suntivo o rendiconto annuale;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– delibera su eventuali compensi del Comitato Direttivo e dell’Organo di controllo;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– approva la partecipazione a Enti, società e organismi secondo quanto precisato nel precedente articolo 3;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

L’assemblea di Partecipazione provvede a dare la piena pubblicità ai propri programmi attraverso l’esposizione degli stessi nell’ambito specifiche assemblee da tenere pubblicamente.

C) FUNZIONAMENTO

L’Assemblea è convocata almeno una volte l’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, quando ne facciano richiesta:

– almeno un terzo dei suoi membri,
– su richiesta dell’organo di controllo,
– ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga utile.

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso spedito a componenti l’Assemblea e da essi ricevuto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la stessa. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e la posta elettronica). Nell’avviso deve essere indicato il luogo, la data, l’ora e gli argomenti da trattare. L’Assemblea si raduna sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché in Italia.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni dell’Assemblea qualora siano presenti tutti i suoi membri e la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e dell’organo di controllo.

L’assemblea è presieduta dal Presidente e delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Il voto è palese e le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvi i diversi quorum deliberativi previsti inderogabilmente dalla legge.

Alle sedute partecipa il Direttore Artistico della Fondazione che redigerà il verbale da trascrivere nell’apposito registro. In caso di sua assenza il verbale darà redatto dal Presidente e da altro socio da lui indicato.

Articolo 13
COMITATO DIRETTIVO

A) COMPOSIZIONE

Il Comitato Direttivo si compone di cinque membri, nominati dall’Assemblea dei partecipanti scelti tra i Soci Fondatori Promotori tra i Soci Partecipanti Fondatori. Non possono farne parte i Soci Sostenitori e le persone estranee alla Fondazione.
Per la prima volta il Presidente il Vice Presidente ed i tre Consiglieri del Comitato Direttivo sono nominati con l’atto costitutivo.

B) DURATA IN CARICA

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica cinque anni e scadono alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della sua durata in carica. I membri del Comitato Direttivo possono essere rieletti. Se per qualsiasi causa uno o più componenti venissero a mancare nel corso del quinquennio, essi devono essere sostituiti dall’organo di cui alla lettera a) del presente articolo.
I Consiglieri scadono tutti contemporaneamente, indipendente- mente dalla data della loro nomina. Gli stessi cessano dalla carica, oltre che per scadenza del termine, per decesso, decadenza, dimissioni, revoca per giusta causa, ferma ogni altra causa di cessazione imposta dalla legge. In ogni caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, lo stesso verrà sostituito con altro Consigliere che sarà nominato come precisato alla precedente lettera A). Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del Comitato. Ciascun Consigliere potrà essere revocato per giusta causa da parte dell’Assemblea, prima della scadenza del mandato, con le medesime maggioranze richieste per la nomina. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo ovvero versi in stato di permanente impedimento a svolgere l’incarico, può essere dichiarato decaduto dall’Assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, lo stesso decade nella sua interezza deve essere ricostituito nei 30 (trenta) giorni successivi ad opera dell’Assemblea.

C) COMPETENZE

Il Comitato Direttivo provvede alla gestione della Fondazione ed è all’uopo investito di tutti i poteri per compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, ritenuto utile e necessario per la realizzazione degli scopi della Fondazione. In particolare il Comitato Direttivo provvede:

– a predisporre i regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l’organizzazione ed il funzionamenti della Fondazione;

– a predisporre i piani di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche, gli obiettivi che intendono perseguire nei propri mandati, attraverso la definizione di un bilancio di previsione, accompagnato da un documento programmatico sull’attività, per l’esercizio che inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Tale documento potrà essere modificato ed approvato dall’assemblea di partecipazione entro il 30 novembre di ogni anno;

– a predisporre il bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso il 31 dicembre, da sottoporre, entro il 30 aprile di ogni anno, all’approvazione dell’assemblea di partecipazione;

– ad approvare il programma delle attività culturali e didattiche predisposte dal Direttore Artistico;

– ad assumere e licenziare il personale dipendente, determinando il trattamento giuridico-economico;

– ad ammettere a far parte della Fondazione i nuovi soci Fondatori Partecipanti e nuovi Componenti del Comitato tecnico, mediante delibera adottata con i voti favorevoli dei tre quarti dei consiglieri in carica;

– le decadenze previste dall’articolo 10 del presente statuto.

D) FUNZIONAMENTO

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi e tutte te le volte che il Presidente lo ritiene opportune o quando ne sia fatta richiesta scritta da due del suoi componenti e dall’Organo di controllo. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, deve contenere l’elenco delle materia da tratta re e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza e deve pervenire ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Per la validità delle riunioni è necessaria in presenza della maggioranza del componenti del Comitato Direttivo.
Le deliberazioni sono prese con votazione palese ed a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o la legge non prevedano maggioranze più qualificate.
Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati a presenziare altri collaboratori e consulenti senza diritto di voto.
Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipe, senza diritto di voto, il Direttore Artistico che redige il verbale della riunione da iscrivere nell’apposito registro. In caso di sua assenza verbale sarà redatto dal Presidente o da un consigliere da lui indicato.
I componenti del Comitato Direttivo hanno diritto di rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. Eventuali altri compensi saranno deliberati dall’Assemblea di partecipazione secondo equità ed in rapporto alla reale quantità di lavoro a responsabilità profusa nell’adempimento del proprio mandato, salvi in ogni caso i limiti di legge.

Articolo 14
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’articolo 2382 c.c..
Non possono essere chiamati a comporre il Comitato Direttivo ed il Comitato Tecnico, né a ricoprire la carica di Presidente, di Direttore Artistico e di Revisore e se nominati decadono, i sindaci, I Consiglieri, Assessori, & dipendenti ed Revisori del Comuni e degli Enti che contribuiscono in modo determinante al finanziamento della Fondazione.

Articolo 15
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato Direttivo ed il Vice Presidente sono nominati dall’Assemblea di partecipazione a maggioranza dei suoi membri e sono individuati esclusivamente tra i suoi componenti. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, che viene a sua volta sostituito dal membro più anziano dei presenti alla riunione del Comitato Direttivo.
In base ad apposite delibere del Comitato Direttivo, il Presidente può rilasciare deleghe e procure per il compimento di determinanti atti o categorie di atti a singoli membri del Comitato Direttivo, ovvero ad esperti interni o esterni alla Fondazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio ed esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo convoca le convoca le riunioni dell’Assemblea del Comitato Direttivo e le presiede. La rappresentanza della Fondazione compete altresì ai Consiglieri delegati nei limiti delle rispettive deleghe.
Il Presidente ha altresì il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione, nell’ambito dei poteri conferitegli dal Comitato, dall’Assemblea e dalle leggi. Può adotta- re, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo ad eccezione dell’approvazione dei bilanci e del programmi didattici, salvo ratifica del provvedimenti stessi da parte di detto organo nella prima riunione successi- va, che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento.

Articolo 16
COMITATO TECNICO

Sin dal momento della costituzione della Fondazione, i Soci Fondatori possono ammettere a far parte del Comitato Tecnico professionisti esercenti l’attività di ingegnere, architetto, geometra, avvocato, consulente finanziario, ragioniere, o altre figure professionali che dichiarino di voler prestare la propria opera gratuitamente a favore della Fondazione. Le domande del professionisti che vogliono far parte del Comitato tecnico, presentate successivamente alla costituzione della Fondazione, saranno valutate dal Comitato Direttivo. I componenti del Comitato Tecnico sono considerati Soci Fondatori Promotori a tutti gli effetti del presente Statuto, se aderiscono alla Fondazione sin dalla sua costituzione, oppure Soci Fondatori Partecipanti se vi sono ammessi successivamente. Essi non sono soggetti al versamento né del contributo di ingresso di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), né di quello annuale. Decadono, con le modalità previste dall’art. 10 a seguito di proprie dimissioni o su iniziativa del Comitato Direttivo, senza avere nulla a pretendere per le proprie prestazioni rese alla Fondazione a titolo gratuito.
Per facilitare il proprio apporto tecnico-professionale alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione possono nomina- re un Coordinatore che curi i rapporti con il Presidente del- la medesima. I Componenti del Comitato Tecnico partecipano a tutte le attività dell’Assemblea di partecipazione ma non possono essere eletti nel Comitato Direttivo.

Articolo 17
ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo è composto da numero di membri deciso dall’Assemblea, da un minimo di 1 (uno) fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati dalla stessa Assemblea.
Al componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devoпо еssеге posseduti da almeno uno dei componenti..
I componenti dell’organo di controllo restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. L’incarico, oltre che per scadenza del termine, può cessare per decesso, dimissioni o revoca, che può intervenire soltanto per giusta causa.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercita- re inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale e a quelle diverse, alla raccolta dei fondi, alla destinazione del patrimonio e all’assenza dello scopo di lucro, secondo quanto prescritto dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito- raggio svolto dall’Organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’organo di controllo partecipano, senza di- ritto di voto, alle riunioni del Comitato e alle riunioni dell’Assemblea.

ARTICOLO 18
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata all’Organo di controllo, come previsto al precedente articolo, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro in tutti i casi previsti dalla normativa presente e futura.
In particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 la nomina dell’organo di revisione legale dei conti è obbligatoria quando si superino per due esercizi consecutivi due del seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila);
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità. L’obbligo cessa se, per duo esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. La nomina è altresì obbligatoria nel caso in cui la Fondazione abbia costituito dei patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n 117/2017 e in tutte le altre ipotesi previste dalla legge presente e futura.

Articolo 19
CONSIGLIO D’ONORE

E’ facoltà della Fondazione costituire un Consiglio d’Onore comprendente Personalità o Enti che contribuiscono al raggiungimento delle finalità istituzionali. La nomina è di competenza del Comitato Direttivo ed ha valore a mero titolo onorifico.

Articolo 20
DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è nominato dal Comitato Direttivo; 1 suoi rapporti con la Fondazione e la sua durata in carica sono regolati da apposito contratto o convenzione.
Il Direttore Artistico si avvale per l’espletamento del suo incarico delle prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori volontari della Fondazione da lui coordinati; egli predispone i programmi delle attività musicali, concertistiche, culturali e didattiche da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo; propone al medesimo gli studiosi ed i docenti che dovranno realizzarle, è responsabile dell’attuazione di detti programmi.

Articolo 21
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture prescritte agli articoli 13, 14 e 17, del D.Lgs n. 117/2017, la Fondazione deve tenere i libri di cui all’articolo 15 del D.Lgs n. 117/2017. I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare in ogni momento i libri sociali, facendo richiesta al Comitato Direttivo.

Articolo 22
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

I lavoratori impiegati nella Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (s.m.i.). In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione da conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Articolo 23
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa desti- nazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (s.m.i.) decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato ed in particolare la normativa sugli Enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (s.m.i.).